Porta Elisa News

Lucchese, inviato il ricorso contro la penalizzazione

domenica, 16 marzo 2025, 21:15

Dal direttore generale della Lucchese Riccardo Veli riceviamo e pubblichiamo il testo del ricorso contro la penalizzazione di sei punti in classifica depositato presso la Corte Federale d'Appello.

CORTE FEDERALE D’APPELLO
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RECLAMO
Lucchese 1905 S.r.l., con sede in Lucca, Via dello Stadio n. 1, C.F/P.IVA: 02543550467, MATR. N. 951848, pec: lucchese2019@legalmail.it, in persona del Direttore Generale legale rapp.te pro tempore, Avv. Riccardo Veli, soggetto non inibito, che la rappresenta e la difende, pec:

PROPONE RECLAMO

avverso

la Decisione del Tribunale Federale 0161/TFNSD-2024-2025 nell’ambito dei procedimenti nn. 0151/TFNSD/2024-2025 e 0154/tfnsd/2024-2025, depositata in data 10.03.2025, con la quale è stata irrogata alla società Lucchese 1905 S.r.l. la sanzione di “punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva”,

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale ha deferito la società Lucchese 1905 S.r.l. dinanzi al Tribunale Federale:
1) procedimento n. 758pf24-25 (n.151/TFN-SD/2024-2025): “a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia

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Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Longo, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza [e segnatamente: “per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00”, n.d.r. ];

“b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto”

2) procedimento n. 759pf24-25 (n.154/TFN-SD/2024-2025): “a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Longo, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza” [e segnatamente: “per non aver versato: - le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00; - le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00” n.d.r.];

b. “a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto

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dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto”;

- all’udienza del 7.3.2025, è stata disposta la riunione dei due procedimenti e la società Lucchese 1905 S.r.l., presente nella persona del suo Direttore Generale Avv. Riccardo Veli, ha specificatamente “contestato la interpretazione rinveniente dalla decisione della CFA n. 108/2023-2024, secondo cui l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS darebbe vita a due violazioni distinte, ciascuna sanzionabile con il minimo edittale di due punti di penalizzazione.Tanto, secondo la prospettazione difensiva, in ragione della medesima natura giuridica delle ritenute sugli emolumenti e deicontributi INPS, in quanto entrambi elementi obbligatori della busta paga”;

- il Tribunale Federale, pronunciandosi sul citato deferimento, ha emesso la Decisione oggetto del presente reclamo, argomentando che:
a) “nel procedimento n. 758pf24-25 (n.151/TFN-SD/2024-2025) si discute del mancato pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, da eseguirsi entro la scadenza del 17.2.2025 (in quanto coincidente con la domenica il 16 febbraio, giorno di calendario previsto dalla normativa)”;
b) “nel procedimento n. 759pf24-25 (n.154/TFN-SD/2024-2025) si discute del mancato versamento, entro il medesimo termine del 17.2.2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati

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dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché dei contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel medesimo periodo”;

- secondo la parte motiva della reclamata Decisione:
a) “La norma di cui all’art 85 NOIF è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive. Il che rende indubbia la natura perentoria del termine suindicato, che deriva dalla sua indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società sportive. La violazione del termine perentorio è poi presidiata dall’art. 33 del C.G.S., il quale sanziona il mancato adempimento con la penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti (cfr. Decisione/0012/CFA-2024-2025)”;
b) “L’ambito normativo di riferimento rimane quello di cui agli artt. 33 CGS e 85 delle NOIF, con la differenza che qui trattasi, per il medesimo trimestre, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps [art. 33, co. 4, lett. d) del CGS e art. 85, lett. A), par. VI, punto 2, terzo cpv. delle NOIF]. Anche per questa fattispecie valgono, quindi, le medesime considerazioni di carattere generale di cui sopra inerenti alla funzionalità della normativa, ai tempi e alle modalità di adempimento, tenuto conto, in punto sanzioni ed alla luce dell’ormai consolidato orientamento, che ai fini della sanzione minima edittale di due punti di penalizzazione prevista dalla norma, l’omesso versamento delle ritenute Irpef e l’omesso versamento dei contributi Inps costituiscono autonome violazioni del

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precetto normativo [ex plurimis: dec. n. 0013/CFA/2024-2025/A “I mancati versamenti di Irpef e Inps costituiscono fattispecie diverse (CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3.05.2024)”], ognuna suscettibile della sanzione minima prevista”;

- il Tribunale Federale ha quindi affermato che “In punto sanzioni il Tribunale non intende discostarsi dall’ormai consolidato orientamento che ravvisa nell’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS due autonome violazioni, ognuna sanzionabile con la penalizzazione minima edittale di due punti in classifica” e, per l’effetto, ha irrogato alla “società Lucchese 1905 S.r.l., punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva”.
La Decisione del Tribunale Federale è ERRATA ed INGIUSTA per i seguenti motivi.

1) DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Come brevemente richiamato in premessa, la società Lucchese 1905 S.r.l. è stata deferita dinanzi al Tribunale Federale per il mancato pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, da eseguirsi entro la scadenza del 17/2/2025.

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Come risulta dalla stessa Decisione impugnata, la società si è difesa nel primo grado di giudizio, non contestando il fatto oggettivo dei mancati pagamenti alla scadenza del 17.02.2025, ma contestando “la interpretazione rinveniente dalla decisione della CFA n. 108/2023-2024, secondo cui l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS darebbe vita a due violazioni distinte, ciascuna sanzionabile con il minimo edittale di due punti di penalizzazione. Tanto, secondo la prospettazione difensiva, in ragione della medesima natura giuridica delle ritenute sugli emolumenti e dei contributi INPS, in quanto entrambi elementi obbligatori della busta paga”.

Invero, questo è quanto sinteticamente richiamato nelle sopraccitate motivazioni (non motivate), ma nello spiegare le proprie difese nel corso della richiamata udienza, la Lucchese ha espressamente rappresentato alla Corte come nella norma di riferimento (art. 33 Cod. di G.S., comma 4 e comma 4 lettera d) MAI VENGA FATTO ALCUN RIFERIMENTO ad un diverso “peso specifico” delle voci rappresentanti l’ adempimento come corpus unico e di come, in maniera lapalissiana, la sanzione sia direttamente connessa e legata al fattore temporale e non ad una quantificazione spicciola delle voci elencate.

Il SINALLAGMA sanzionatorio, che è unica e sola fonte intrinseca alla norma, lega l’ applicazione di una sanzione di “almeno due punti” direttamente ed indissolubilmente al MANCATO PAGAMENTO DEL BIMESTRE (rectius, trimestre da ques’anno), non prevedendo alcuna differenziazione o graduazione tra i pagamenti !!!!!

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Le intenzioni del legislatore sono chiare, solari, cristalline; se si fosse inteso legare una gradualità di sanzione al parziale o totale adempimento di questo o quell’ incombente, perché non scriverlo espressamente?
Il taglio recentemente data alla lettura della norma, non solo non può essere condiviso, ma risulta evidentemente frutto non di una logica interpretazione, quanto piuttosto di un incomprensibile stravolgimento della norma di riferimento, che è stata vivisezionata ed adattata ad una volontà interpretativa precostituita e del tutto inconferente con il senso e con il fine stesso dell’ articolo.

E l’ evidente abbaglio preso dall’ Ecc.mo Giudicante nella stravolta lettura della norma, viene ulteriormente comprovato dall’analisi della norma stessa.
Se la pretesa lettura scomposta delle singole voci avesse un fondamento logico giuridico, come mai non attribuire alcun peso, in termini di punti di penalizzazione, alla terza voce indicata, ovvero al mancato pagamento del fondo di fine carriera? (e i punti, quindi, già potrebbero essere riconosciuti in 6 e non in 4).

Proseguendo, poiché solo alla riga seguente, l’ art. 33 elenca anche diversi soggetti nei confronti dei quali la società deve assolvere all’ adempimento, ovvero, lavoratori dipendenti e collaboratori (e questi si, hanno natura giuridica diversa !!) allora perché non riconoscere ad ognuna di queste categorie, singolarmente, un peso specifico determinante punti di penalizzazione?

Se il metro è quello di vivisezionare ogni singola previsione separata dalle virgole, allora perché ritenere degne di peso sanzionatorio solo due voci su cinque?

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Perché non dare due punti per ogni voce e quindi 2 per mancato pagamento ritenute IRPEF, 2 per mancato versamento dei contributi INPS, 2 per il mancato versamento nel fondo di fine carriera e rispettivamente ancora, 2 punti per le omissioni nei confronti dei dipendenti ed altri 2 per quelle perpetrate nei confronti dei collaboratori?

Ne consegue, che, seguitando ad abbracciare questa interpretazione illogica della norma, un qualsiasi Tribunale Federale, domani, potrebbe serenamente decidere di comminare ben 14 punti di penalizzazione ad un Club e sfido chiunque a sostenere il contrario !

E’ evidente, dunque, dal paradosso qui descritto, come la norma sia chiara e lasci spazio interpretativo alla sola scelta evocata dalla locuzione richiamata nella lettera d) e cioè “almeno due punti”; ma nel testo base dell’ art. 33, anche da una semplicissima analisi logica del testo, dopo la dicitura “le società sono tenute al pagamento” non si presenta un elenco, una suddivisione, una elencazione per punti cui attribuire singole sanzioni al mancato assolvimento della singola voce, bensì si procede con un periodo grammaticale UNICO, intervallato solo da virgole, sino ad arrivare al punto.

Per poter sostenere che una nuova lettura normativa sia corretta, non basta dire “è così perché lo dico io” come in effetti ha fatto il Tribunale Federale adito. Non si può giustificare un vero e proprio attentato alla struttura stessa di un Club, semplicemente basandosi sul presupposto che un bel giorno di otto mesi or sono, un Giudice (per quanto infinitamente esperto, valido e competente) abbia inteso intendere in maniera stravolta una norma il cui significato risultava sino ad allora granitico.

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Con tutto il dovuto rispetto, anche i Giudici sono uomini, esseri umani ed il proprio status non comporta la perfezione divina per cui si pretende che oggi, ogni soggetto sanzionato, aderisca silenzioso per atto fideistico ad ogni sentenza emanata, pur se lapalissianamente illogica.

Sopra alla parte sanzionata e sopra a chi giudica, c’è una sola entità suprema a cui tutti sono tenuti a tendere, che è il diritto, la norma e con rammarico non possiamo che ribadire fermamente, con forza, come il diritto, nel caso che ci occupa, sia stato palesemente manipolato, stravolto ed annichilito.

Con tale argomentazione, Lucchese 1905 S.r.l. ha quindi sostenuto che i punti di penalizzazione applicabili al caso di specie non potessero che essere quattro (4), due (2) con riferimento agli emolumenti netti agli incentivi all’esodo, e due (2) con riferimento alle ritenute Irpef e dei contributi Inps, richiamando sul punto la lettera della norma, ed invocando i principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui alla Decisione n. 249 del 7 giugno 2024.

Tuttavia, quando si è trattato di dover motivare in merito alla quantificazione ed individuazione della sanzione in concreto applicabile, il Tribunale Federale si è limitato ad affermare che “In punto sanzioni il Tribunale non intende discostarsi dall’ormai consolidato orientamento che ravvisa nell’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS due autonome violazioni, ognuna sanzionabile con la penalizzazione minima edittale di due punti in classifica”.

Si eccepisce, quindi come la citata motivazione sia all’evidenza “meramente assertiva, tautologica, apodittica” (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2020, n.4455), in quanto con essa il Tribunale Federale non ha in alcun modo

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preso posizione sulla difesa spiegata dalla società laddove la medesima censurava e contestava l’orientamento di cui alla decisione della CFA n. 108/2023-2024.
Trattandosi di un’ OMESSA MOTIVAZIONE su quello che di fatto rappresentava il principale argomento spiegato dalla difesa società, il difetto di motivazione è tale da inficiare in nuce il provvedimento reclamato che, in quanto tale, risulta essere NULLO e/o ANNULLABILE.

Sul punto anche la Suprema Corte (le cui pronunce sono costituzionalmente dotate di capacità normofiliaca, al contrario di quelle di qualsiasi altro organo giudicante nazionale, compreso il Tribunale Federale Nazionale che invoca a mera giustificazione della propria illogica interpretazione, la circostanza di essersi già pronunciato in questo modo ed autoattribuendo alla propria giurisprudenza una capacità di definizione normativa che stravolge e soverchia marchianamente la graduazione delle fonti del diritto) ha statuito in maniera oramai granitica, come “la sentenza è nulla per omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Corte di Cassazione n. 24199 dell’8 agosto 2023).

2) MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA

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Ed ancora, avendo la Lucchese 1905 S.r.l., mancato di ottemperare alle prescrizioni anzidette entro i termini previsti, risultava e risulta ancora oggi sanzionabile, al massimo, con la penalizzazione in classifica di 4 PUNTI (non rilevando, secondo i principi pedissequamente statuiti dalle norme richiamate, nè l’ eventuale parziale pagamento degli importi dovuti, nè, tantomeno, il numero delle mensilità interessate dalla scadenza):

 due per il mancato adempimento alla previsione ex art 33 Cod. G.S. comma 3 (emolumenti);

due per il mancato adempimento alla previsione (UNICA, COMPLESSIVA, GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA SOLO AL REALIZZARSI DI TUTTE LE VOCI DI ADEMPIMENTO PREVISTE IN ESSA nel loro complesso) ex art 33 Cod. G.S. comma 4 (versamento ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo Fine Carriera);

A ben vedere, infatti, il Tribunale Federale, oltre ad aver palesemente mancato nella corretta lettura della norma, per tutte le ragioni già esposte, ha, altresì, deliberatamente ignorato di rispettare un principio di diritto da sè stessa statuito meno di un anno fa ed espressamente richiamato dalla scrivente difesa, nel corso dell’ udienza tenutasi lo scorso 7 marzo.

Nell’ambito della più recente giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, infatti, appare utile al caso che ci occupa, analizzare l’innovativa decisione n. 249 del 7 giugno 2024, attraverso la quale sono stati ritenuti pietre angolari di ogni decisione i principi di PROPORZIONALITÀ e RAGIONEVOLEZZA.

A sostengo dell’assunto della Corte, si è richiamata la giurisprudenza sovranazionale (Corte Edu, 8 giugno 1976 Engel c. Paesi Bassi; Corte EdU, 4

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marzo 2014,Grande Stevens e altri c. Italia), evidenziandosi come essa, prescindendo dal nomen dell’addebito, valorizzi il suo carattere sostanzialmente afflittivo per applicare, in modo generalizzato, il canone di non eccessività e congruità delle pene da irrogare, nonché il canone della necessità e proporzionalità complessiva della sanzione (C. Giust, 20 marzo 2018, C- 524/15 Menci).

Tutte queste considerazioni sono state valorizzate, appunto, nella decisione sopradetta, per MITIGARE il complessivo trattamento, in modo da EVITARNE L’OGGETTIVA IRRAGIONEVOLEZZA.
Ove fossero stati seguiti, rispettati ed applicati, anche in questo caso, i principi sopradetti, tenuto conto della complessiva situazione in cui versa la Lucchese 1905 S.r.l., mai manchevole ai propri obblighi di pagamento sino alla scadenza del 16 febbraio scorso, gravata da una posizione debitoria oramai di pubblico dominio e, ciò nonostante, pienamente in corsa, sul campo, per salvare se stessa dal perdere la categoria, una pena affllittiva di 4 punti, avrebbe reso, di fatto, piena e corretta applicazione ai principi di cui all’ art. 33 Cod. Di G.S., senza esorbitare - come invece è accaduto - in un eccessivo nocumento come invece accaduto con l’ applicazione di una misura abnorme ed ingiustificata.

3) ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 33, comma 4, lett. d) Cod. di G.S.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3, CGS: “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di

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accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: (...) d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo trimestre 1° novembre-31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.

Quindi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 4, CGS: “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: (...) d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo trimestre 1° novembre-31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.

Secondo l’interpretazione espressa dalla Decisione 0013/CFA/2024-2025/A i mancati versamenti di Irpef e Inps costituirebbero “fattispecie diverse” e, dunque, il mancato versamento di entrambi integrerebbe una doppia violazione della medesima norma.

Tale assunto non appare condivisibile, in quanto lo stesso è in prima battuta sconfessato dallo stesso tenore letterale delle disposizioni normative.
Infatti, dalla semplice lettura del dato normativa si ricava come la violazione contestata e contestabile sia UNICA, tanto con riferimento all’art. 33, comma 3,

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lett. d) CGS – l’omesso integrale versamento degli emolumenti e degli incentivi all’esodo per il trimestre 1° novembre-31 gennaio – quanto con riferimento all’art. 33, comma 4, lett. d) CGS – l’omesso integrale versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti per il trimestre 1° novembre-31 gennaio.

Ed infatti, come sopra visto, la citata lett. d) dell’art. 33, comma 4, sanziona indistintamente ed unitariamente il “mancato versamento delle suddette competenze” (senza distinguere tra ritenute Irpef e contributi Inps) entro il termine perentorio imposto.

Pertanto, la norma in commento intende sanzionare il mancato integrale rispetto di un termine perentorio, senza attribuire autonoma rilevanza alla quantità degli impegni di pagamento ricadenti in quel dato arco temporale, tanto che è stato affermato che “il mancato pagamento integra la fattispecie incriminatrice che si perfeziona, secondo il disposto della regola federale, indipendentemente dalla dimensione del debito non assolto e indipendentemente della permanenza o meno dei tesserati presso la società debitrice/inadempiente” (CFA, SS.UU. n. 39/2024-2025).

In altre parole, il termine perentorio del 17/02/2025 imponeva alle società il pagamento integrale di TUTTE le “competenze” relative agli emolumenti per il trimestre 1° novembre-31 gennaio, ed il suo mancato integrale rispetto è sanzionato unitariamente dal citato art. 33, comma 4, lett. d) CGS.

La norma in questione non prevede e non consente un’autonoma e separata valutazione delle specifiche voci di debito, che vengono definite unitariamente e, quindi, rilevano unitariamente anche ai fini sanzionatori.

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Se un testo normativo può e deve essere interpretato, l’interpretazione non può però che essere rispettosa della lettera della norma e, quindi, non può portare al suo stravolgimento.
Nel caso di specie, invece, affermare che i mancati versamenti di Irpef e Inps costituirebbero “fattispecie diverse”, significherebbe non solo stravolgere il dato letterale della norma e la sua stessa finalità ma, di fatto, addirittura arrogare all’interprete il diritto di sostituirsi allo stesso legislatore federale nel prevedere ciò che quest’ultimo non ha previsto e non ha inteso prevedere. Pertanto, nel caso di specie, la società Lucchese 1905 S.r.l. è sanzionabile, per il mancato versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps al 17.02.2025 con due (2) punti di penalizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 4, lett. d) CGS.

Tutto ciò premesso e considerato, Lucchese 1905 S.r.l., come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che Codesta Ecc.ma Corte Federale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, assunta ogni più utile informazione e/o documento, Voglia accogliere il presente reclamo e per l’effetto:

  1. in tesi, DICHIARARE NULLO e/o ANNULLARE la Decisione del Tribunale Federale 0161/TFNSD-2024-2025, con ogni consequenziale provvedimento di rito e di regolamento;

  2. in ipotesi, in riforma del provvedimento impugnato, IRROGARE alla società Lucchese 1905 S.r.l. punti 4 (quattro) di penalizzazione, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

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Ai fini del versamento del contributo, autorizza l’addebito sulla scheda contabile di Lucchese 1905 S.r.l..
Chiede con ogni comunicazione relativa al presente reclamo venga inviata ai seguenti recapiti di posta elettronica:

Si porgono deferenti ossequi. Lucca, 16 marzo 2025

Lucchese 1905 S.r.l. Avv. Riccardo Veli




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