martedì, 23 aprile 2024, 16:35
Il giudice sportivo, a seguito del rapporto di gara dei rossoneri con la Carrarese, ha squalificato per un turno mister Gorgone, sanzionato anche con 500 euro di ammenda per: "A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre si incamminava verso gli spogliatoi proferiva frasi ingiuriose e irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.)".
Un turno di squalifica e 500 euro di multa per Francesco Di Santo "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta".
Una giornata di squalifica per Andrea Tiritiello, per recidività in ammonizione, decima infrazione.
Ammenda di 2000 euro infine alla società "per avere, alcuni suoi sostenitori (75%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, dal 23° minuto al 27° minuto della gara, ripetuto per sei volte e al 67° minuto della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità del coro e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".
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