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Nuovo Porta Elisa, ecco i motivi che hanno portato allo stop

martedì, 23 aprile 2024, 06:31

Sul sito del Comune di Lucca è stata pubblicata la deliberazione della giunta comunale che ha portato allo stop (in attesa di eventuali controdeduzioni di Aurora Immobiliare, della Lucchese e del Consorzio Santa Rita) al project financing per il rifacimento del Porta Elisa. Ecco i punti che, secondo l'analisi degli uffici comunali e dei professionisti esterni interpellati, non rispettano le prescrizioni dettata nel 2022 dalla Conferenza dei servizi che aveva dato il suo prima via libera a patto che venissero adottate le prescrizioni stesse.

In ordine dall’analisi del Piano Economico Finanziario aggiornato è emerso come ampiamente rappresentato nel documento protocollo n. 69611 del 18/04/2024 allegato “Analisi del PEF accompagnatorio al progetto definitivo e verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare” che:

- la praticamente sostanziale totalità delle stesse non siano state in alcun modo rispettate ed adempiute dal Proponente, confermando ciò la non procedibilità della proposta da un punto di vista di affidabilità e fattibilità economico-finanziaria;

- numerose anomalie risultano ancora presenti nel PEF allegato al progetto definitivo, sia con riferimento alla congruità delle ipotesi alla base del piano sia con riferimento agli errori di elaborazione e calcolo del piano.

In ordine agli aspetti tecnici, il progetto non è completo e non è ripercorribile, manca una relazione generale, mancano le relazioni specialistiche e quelle fornite sono parziali e del tutto generiche, astratte dal contesto. Non si affrontano le importanti tematiche emerse anche in sede di conferenza dei servizi, come la presenza di una tribuna soggetta a restauro, le tematiche ambientali, le interferenze presenti dovute a condutture del gas, alla cabina elettrica ad un’antenna della telefonia mobile. Gli elaborati grafici non sono coerenti tra loro e la maggior parte sono mancanti. La mancanza della maggior parte degli elaborati del progetto definitivo contrasta anche con quanto richiesto nel verbale della conferenza dei servizi in data 18/3/2022 allegato alla Determina Dirigenziale n. 605/2022 “in sede di progettazione definitiva rispettare i contenuti di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016”,

l’ipotesi progettuale non prende in esame la normativa da rispettare come il Codice dei Contratti Pubblici, le norme specifiche per l’impiantistica sportiva, per la prevenzione incendi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, e le altre regole tecniche di riferimento da adottare per la redazione della proposta, non si fa altresì riferimento ai pareri espressi dagli enti in sede di conferenza dei servizi istruttoria, è del tutto mancante anche uno studio di compatibilità con la normativa urbanistica e con il piano operativo adottato; è stato del tutto disatteso il parere della Sovrintendenza per i Beni Culturali di Lucca nostro protocollo n. 81385 del 11/06/2021;

l’ipotesi progettuale non è coerente a livello degli elaborati prodotti, le tavole non sono sovrapponibili e inoltre la presenza di alcuni elementi come la piscina non si ritrova nella parte strutturale;

il progetto non ha alla base uno studio di caratterizzazione del suolo dal punto di visto geologico nè archeologico, la parte dei rilievi è del tutto assente, è presente un’unica tavola non quotata, questo unito all’assenza dell’esame dei vincoli presenti a livello normativo non può garantire l’affidabilità del progetto;

non vengono fornite elaborazioni tecniche ambientali in tema di Via e Vas, il progetto non tiene conto dei criteri ambientali minimi obbligatori per legge, inoltre non vengono esaminate le ricadute del progetto sul Piano del Traffico, sul Piano della Sosta, sul Piano del Commercio come chiesto nel verbale della conferenza dei servizi in data 18/3/2022 allegato alla Determina Dirigenziale n. 605/2022 “effettuare un'analisi ed evidenziare gli effetti in termini di ricadute dell'intervento proposto sui diversi piani di settore, tra cui il Piano del traffico, della sosta e anche del commercio”;

non è stato tenuto conto delle interferenze presenti e segnalate in sede di conferenza dei servizi: è presente una cabina di trasformazione dell’Enel, un’antenna della telefonia mobile, inoltre Gesam richiedeva con prot. 71599/2021 di risolvere l’interferenza con la tubazione del gas (media e bassa pressione) in via Gramsci interferente con gli accessi del parcheggio interrato e capire se potesse permanere la collocazione del gruppo di riduzione all’interno dello stadio;

non è stata ottenuta la preventiva autorizzazione del Ministero della Cultura ex artt. 55 e 56 D.lgs. 42/2004 che trova applicazione in ogni caso di “valorizzazione e utilizzazione anche a fini economici ... attuata mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso ... degli immobili sottoposti a tutela”, come richiesto nel verbale della conferenza dei servizi in data 18/3/2022 allegato alla Determina Dirigenziale n. 605/2022, e che determina di per se’, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 bis, comma 2, e 164, comma 1, D.lgs. 42/2004, la nullità degli atti giuridici in genere;

Si rilevano altresì le seguenti inadempienze alle prescrizioni richieste in sede di conferenza dei servizi fatte proprie e recepite nella deliberazione consiliare n. 53/2022:

1- Parere protocollo n. 81385 del 11/06/2021 non adempiuto in quanto:

Risultano assenti nel progetto consegnato: la datazione delle strutture presenti su via Gramsci, il rilievo degli elementi riconducibili al progetto di Raffaello Fagnoni, l’esatta rappresentazione delle strutture della tribuna storica, l’adeguato e completo progetto di conservazione della tribuna storica, l’individuazione degli eventuali interventi di scavo (pianta e sezione) ai fini della tutela archeologica, la sezione paesaggistica in scala 1:500, le tre sezioni dello stadio in scala 1:200, le viste prospettiche/render con più punti di vista collocati sulle nuove gradinate, la vista assonometrica da nord/est, la vista prospettica/render con punto di vista collocato sopra le mura urbiche in corrispondenza della Casa del Boia.

2- Parere protocollo n. 109749 del 05/08/2021 non adempiuto in quanto:

Esame impatti sulle matrici ambientali: non risulta ottemperata la prescrizione dell’esame di quanto specificato nel parere ARPAT prot. 73226/2021 in merito a qualità dell'aria, terre e rocce da scavo, energia termica, approvvigionamento idrico e smaltimento reflui, impatti acustici, gestione eventuali ritrovamenti nei suoli con possibili contaminazioni. Le analisi non risultano sviluppate.

Programma Comunale degli impianti di telefonia mobile: non risulta ottemperata la prescrizione di prendere in esame la presenza di una SRB Vodafone on air, nonché la previsione di un'ulteriore SRB; non risulta preso in esame il posizionamento della SRB.
Piano Comunale di Classificazione Acustica: la documentazione di progetto definitivo non ha ottemperato alla prescrizione di contenere una valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi art. 8 L. 447/95; ne’ risulta allegata la VIAC.

3- Parere protocollo n. 111098 del 06/08/2021 non adempiuto in quanto:

il Piano del Traffico richiesto non appare redatto con la suddivisione dei due scenari “stato modificato senza match day” e “stato modificato con match day” . Inoltre non è stato citato né contestualizzato nel progetto l'accordo con la Questura, Comune di Lucca e Società sportiva, attualmente vigente e sottoscritto per i match days che prevede 5 livelli di rischio e disciplina le modifiche di transito veicolari nonché l'accessibilità ai parcheggi che l'accessibilità allo stadio;

non è presente una planimetria con lo sviluppo dei percorsi veicolari che definisca in maniera univoca gli stessi e ottemperi alla richiesta di cui al punto g) del parere espresso e allegato alla conferenza dei servizi protocollo n. 111098/2021, di definizione dell'innesto in strada dalle rampe di accesso in modo che siano previste solo svolte a destra per entrata e uscita;

Registro delle deliberazioni GC - n° 98 del 19/04/2024. 10

riguardo le modalità di utilizzo dei parcheggi interni e immediatamente esterni si rileva che negli elaborati di progetto appare definita la destinazione dei parcheggi ma non la loro modalità di utilizzo. Inoltre gli stalli esterni lato nord al piano terra sono interferenti con le rampe di uscita dal parcheggio interrato e non si rileva una planimetria dettagliata che specifichi le corsie veicolari e la regolamentazione delle immissioni su strada;

riguardo i percorsi pedonali nella scala con cui sono rappresentate le planimetrie appaiono individuati solo i percorsi veicolari ma non i percorsi pedonali e quelli di accessibilità disabili;

non si rilevano aggiornamenti dettagliati rispetto all'identificazione delle attività commerciali nel macth day;

negli elaborati non appare trattata l'ipotesi di un'eventuale rotatoria su viale Marti all'intersezione con via dell'Ospedale ed in generale non c'è una planimetria dello sviluppo del traffico su una scala diversa da quella strettamente legata allo stadio;

nelle planimetrie risulta mancante una verifica dell'applicazione della normativa regionale sulla separazione tra i flussi dei veicoli di relazione e di quelli per carico e scarico. Mancano le configurazioni del traffico che tengano conto del match day e senza macth day relativamente all'innesto in strada delle rampe di accesso dei parcheggi. Queste non sono ben definite né la planimetria del piano terra né del piano interrato e da come sono descritte sono interferenti con gli stalli da uno a 26 del piano terra.

4- Parere protocollo n. 111822 del 09/08/2021 non adempiuto in quanto:

considerato che ai fini dell’attuazione delle trasformazioni così come progettate dal proponente è necessaria una variante urbanistica per l’insediamento della media struttura di vendita, attualmente non prevista dagli strumenti urbanistici per l’area di intervento; preme sottolineare che la relativa documentazione non risulta presente tra gli elaborati del progetto definitivo trasmesso. Inoltre risultano mancanti anche i documenti relativi alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla L.R. 10/2010 necessari ai fini della definizione della variante urbanistica per l’insediamento della media struttura di vendita.

5- Parere protocollo n. 40465 del 15/03/2022 non adempiuto in quanto:

la progettazione definitiva non prevede specifiche in merito agli apprestamenti necessari per la gestione dell'ordine pubblico all'esterno dell'impianto sportivo, in concomitanza con la disputa delle manifestazioni. Era altresì stato richiesto che tali apprestamenti dovessero essere strettamente correlati con le previsioni dei parcheggi delle due diverse tifoserie.

6- Parere protocollo n. 41694 del 17/03/2022 non adempiuto in quanto:

Verde pubblico D.M. 1444/68: non risulta ottemperata la prescrizione di eliminare il verde pubblico che costituisce standard urbanistico sulle coperture degli edifici di nuova costruzione.

Distanze: manca l’indicazione esatta delle distanze delle costruzioni da fabbricati, confini di zona, dal reticolo idraulico.

Registro delle deliberazioni GC - n° 98 del 19/04/2024. 11

Alloggi di servizio: non è ottemperata la prescrizione di specificare che il dimensionamento degli alloggi è effettivamente strumentale alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile (D.L. 50/17 art. 62).

Suap: si rilevano tre bar: uno posto sul lato sud in prossimità gradinata ovest di mq 62,29, uno di non precisata superficie ancora sul lato sud, verso est, ed un ulteriore bar di mq 74,24. Per questi tre ultimi bar la legenda a colori non ne prevede la destinazione a pubblico esercizio, senza spiegarne il motivo, né per gli stessi sono rappresentati i servizi igienici riservati a norma Reg. CE 852/04. Per quanto attiene alla media struttura di vendita di mq 1428,26, pur rilevando la presenza di un’area servizi nell’attigua area posta ad ovest, non vengono rappresentati i servizi igienici richiesti dall’art. 13 del D.P.G.R. 23/R/2020, né risulta documentata l’accessibilità da parte di persone con disabilità (art.14 del DPGR 23/R/2020). Nell’area nord è poi rappresentato un “Official Store Lucchese”, che appare come esercizio commerciale al dettaglio del settore non alimentare con superficie di mq 194,24. Per la verifica dei parcheggi per la sosta di relazione risultano necessari, a fini commerciali, mq 1428,26x1,5 = 2142,39 + 194,24 = 2336,63. Tale richiesta non è soddisfatta dall’area individuata nell’elaborato del piano interrato, dove non risultano nemmeno rappresentati correttamente i raccordi viari tra la media struttura di vendita e la viabilità pubblica (art.6 DPGR 23/R/2020). Non è rappresentato il parcheggio per carico e scarico merci relativo alla media struttura di vendita.

7- Parere protocollo n. 41984 del 17/03/2022 non adempiuto in quanto:

per la parte di tutela ambientale si richiama quanto già espresso al precedente punto 2), inoltre per la parte relativa alla mobilità si evidenzia che:
- in merito agli aspetti generali di viabilità e flussi di traffico, si rilevano specifiche lacune sugli elaborati forniti, essendo mancante un elaborato tecnico relativo a studi e/o simulazioni in merito a tali aspetti, ex ante e soprattutto post-intervento . Tale prescrizione non è stata assolta in fase di progettazione definitiva e la mancata definizione di tali scenari emerge con evidenza nell’analisi del “Piano di impatto dell’opera sulla mobilità ed il traffico” del 10/05/2023 che fornisce dati e condizioni che appaiono contraddittori in primis riguardo alla gestione dei parcheggi e della mobilità,

- il mero soddisfacimento in mq. del fabbisogno del parcheggio non tiene conto dell’effettiva configurazione dei parcheggi esistenti e della loro destinazione pubblica. I parcheggi P4, P5, P6, P7, P8, P9 si ritiene non possano essere lasciati nella piena ed esclusiva disponibilità dei match-days, essendo i medesimi utilizzati normalmente per il parcheggio della generalità di utenti che gravitano sulla città di Lucca;

- non è possibile poi ritenere che i parcheggi P10 e P11 del Polo Fiere e Tecnologico possano rappresentare un terminal per i pullman provenienti dall’Autostrada, a partire dal fatto che sono conformati per l’esclusivo parcheggio delle autovetture: la presenza di coperture fotovoltaiche rappresenta un ostacolo per il parcheggio dei pullman. In più, l’accesso al pubblico del parcheggio Polo Fiere non è attualmente garantito 24/24. Ulteriore aspetto non verificato è l’incremento della mobilità derivante dall’utilizzo ingente dei bus navetta che non è in alcun modo analizzato (oltre al già evidenziato aspetto della mancanza di evidenze rispetto alla modalità di gestione del servizio e dei relativi costi), nonostante quanto richiesto con il parere del ns. settore: “in merito agli aspetti generali di viabilità e flussi di traffico è da rilevare come allo stato attuale degli elaborati progettuali forniti non si rinvenga alcun elaborato tecnico relativo a studi e/o simulazioni in merito a tali aspetti, ex ante e soprattutto post-intervento”.

Registro delle deliberazioni GC - n° 98 del 19/04/2024. 12

- Nel progetto non si fa alcun riferimento ad eventuali parcheggi destinati ad altre categorie di utenti, atleti, addetti, stampa, forze dell’ordine, soccorso, utenti DA, così come previsto dalla vigente normativa CONI.

Pertanto il progetto ricevuto con note protocollo numeri 80234, 80235, 80236 in data 15/06/2023 non assolvendo alle prescrizioni riportate nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi in data 18/3/2022 allegato alla Determina Dirigenziale n. 605/2022, recepito e fatto proprio dal Consiglio Comunale con la delibera n. 53/2022, risulta non procedibile per la successiva fase di indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990.

All’esito della verifica istruttoria che precede, stante le gravi evidenziate inottemperanze, questo Comune ritiene che il progetto definitivo e il piano economico finanziario presentati in data 15/5/2023 dal costituendo RTI avente ad oggetto “Finanza di progetto relativa allo Stadio di Calcio della Città di Lucca, mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello “Stadio Comunale Porta Elisa”, restauro Tribuna Storica” non abbiano ottemperato alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi preliminare conclusa con il verbale n. 605/2022, fatto proprio e ratificato con delibera consiliare 26/4/2022 n. 53, quali condizioni di ulteriore procedibilità della proposta e sua ammissibilità alla successiva fase della conferenza di servizi decisoria.

quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 1 e 2), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;

delibera

1. di condividere e fare proprio il sopraesteso parere reso dal “Gruppo di lavoro di supporto alla procedura per la ristrutturazione dello Stadio comunale Porta Elisa” coadiuvato dai nominati consulenti e pertanto di formulare al coordinatore del Gruppo di Lavoro Tecnico ed alla dirigente della U.O. Responsabile del procedimento l'indirizzo di formalizzare al soggetto proponente della Finanza di progetto relativa allo Stadio di Calcio della Città di Lucca, mediante recupero con demolizione e ricostruzione dello “Stadio Comunale Porta Elisa”, restauro Tribuna Storica. Progetto definitivo assunto al protocollo dell’Ente ai nn. 80234, 80235, 80236 in data 15/05/2023 l’avviso di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, di declaratoria della decadenza e della inefficacia della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di P.F. di cui alla deliberazione consiliare n. 53/2022, con ogni conseguenza di legge.

 

 




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