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La stangata è servita: 11 punti di penalizzazione

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:10

La stangata è servita. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha definito i provvedimenti a carico delle società che la scorsa estate non avevano ottemperato agli obblighi per l'iscrizione. Tra esse, come noto, c'era la Lucchese che si è vista infliggere 11 punti di penalizzazione in classifica. Per l'allorra amministratore unico Gianni Ferruzzi, 13 mesi di inibizione.

In primo grado non sono valse a nulla le giustificazioni riportate dai legali della società rossonera che hanno teso a dimostrare la diversa gestione, come si legge nella sentenza: "Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente, a nulla rilevando la narrazione dell’articolato iter societario pregresso che si sarebbe dipanato a seguito del cambio dei vertici del sodalizio, addotto quale circostanza scriminante in seno alla Memoria. Sussiste infatti certezza assoluta in ordine all’omesso pagamento e successivo deposito, entro i prescritti termini, di tutte le obbligazioni formali e pecuniarie descritte in atti, in quanto la Società ha ammesso espressamente ogni circostanza. Il tenore del deferimento reso dalla Procura Federale recita quindi in maniera perfettamente conforme rispetto alle consistenze, tempistiche e illegittimità formali e sostanziali perpetrate dalla Società e dal suo Dirigente, per cui la vicenda non necessita di una ulteriore analisi che possa eludere la portata sanzionatoria delle plurime prescrizioni violate".

Ora la Lucchese, che con la penalizzazione scennde all'ultimo posto in classifica, potrà ricorrere in appello, di seguito pubblichiamo l'intero dispositivo della sentenza. 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUZZI GIANNI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 2860/42 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Il deferimento

La Procura Federale,
visti gli atti del procedimento disciplinare n. 42pf18-19, avente a oggetto una serie di violazioni codificate in seno al deferimento con i numeri da 1 a 8; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 06/09/18; ritenuto che dagli atti esaminati sono emerse numerose violazioni in capo ai soggetti prevenuti;
ha deferito dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, sezione disciplinare:
- il Sig. Ferruzzi Gianni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

d) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

e) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

f) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

g) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

h) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

i) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

j) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. In relazione ai poteri e

funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AS Lucchese Libertas Calcio 1905 Srl,
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferruzzi Gianni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;

f) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

g) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; h) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

i) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; j) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

k) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato.

Le memorie

La Società depositava una propria memoria a discolpa, insistendo per l'integrale proscioglimento motivato dal mutamento dei vertici societari intervenuto nel periodo temporale pregresso rispetto alle scadenze contestate, le cui operazioni finanziarie non avrebbero agevolato la corretta tempistica riferita ai pagamenti e al deposito della prescritta documentazione indicata in deferimento.

Il Dirigente non depositava memorie.
Il dibattimento

La Procura Federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni che seguono: 13 (tredici) mesi di inibizione per il Sig. Ferruzzi Gianni; 11 (undici) punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl.
La difesa della Società richiamava le motivazioni esimenti trascritte nella memoria, insistendo per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente, a nulla rilevando la narrazione dell’articolato iter societario pregresso che si sarebbe dipanato a seguito del cambio dei vertici del sodalizio, addotto quale circostanza scriminante in seno alla Memoria. Sussiste infatti certezza assoluta in ordine all’omesso pagamento e successivo deposito, entro i prescritti termini, di tutte le obbligazioni formali e pecuniarie descritte in atti, in quanto la Società ha ammesso espressamente ogni circostanza. Il tenore del deferimento reso dalla Procura Federale recita quindi in maniera perfettamente conforme rispetto alle consistenze, tempistiche e illegittimità formali e sostanziali perpetrate dalla Società e dal suo Dirigente, per cui la vicenda non necessita di una ulteriore analisi che possa eludere la portata sanzionatoria delle plurime prescrizioni violate. La proiezione interpretativa afferente alle numerose norme contestate dalla Procura Federale va quindi applicata in senso letterale e restrittivo, a prescindere dagli accadimenti precedenti e successivi, senza la incidenza di qualsivoglia giustificativo che possa travalicare le incombenze e i termini sanciti ex lege, attestando le sanzione in 13 mesi di inibizione per il Dirigente; e 11 punti di penalizzazione complessivamente considerati per la Società, da scontare nel campionato in corso.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Ferruzzi Gianni, la inibizione di mesi 13 (tredici);
- per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Pubblicato in Roma il 31 ottobre 2018.




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